(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge regolamenta gli interventi di cure di supporto (domiciliari, ospedaliere e residenziali) in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata e terminale. 2. Per cure palliative o di supporto si intende l'organico integrarsi delle terapie, degli interventi socio-assistenziali, solidaristici, psicologici e religiosi volti all'ottimizzazione della qualita' di vita residua dei pazienti di cui al comma 1. 3. Con gli interventi di cui alla presente legge si perseguono i seguenti obiettivi: a) attuare, con mezzi e tempi adeguati, un programma di cura ed assistenza globale, rivolta ai soggetti di cui al comma 1; b) razionalizzare e coordinare le iniziative gia' operanti nel Servizio sanitario nazionale, fornendo i supporti tecnico-professionali e normativi adeguati; c) alleggerire il carico delle famiglie interessate dalle problematiche sanitarie e socio-assistenziali relative ai pazienti; d) ridurre il numero e la durata dei ricoveri impropri in strutture sanitarie di degenza per acuti, non professionalmente e logisticamente attrezzate per affrontare le fasi della terminalita', creando una rete regionale di strutture sanitarie di degenza (Hospice) specificamente deputate al ricovero protetto dei pazienti non assistibili al proprio domicilio; e) stimolare e sostenere le organizzazioni non aventi scopo di lucro e le associazioni di volontariato, attive nel settore specifico dell'aiuto ai pazienti in fase avanzata e terminale, collegandole in modo organico con le strutture professionalmente dedicate alla cura ed assistenza degli stessi pazienti; f) diffondere la cultura della solidarieta' nei confronti dei malati affetti dalle patologie sopra definite.